STATUTO

 

CONFIDI ABRUZZO

 

SOC. COOP.

 

TITOLO I

 

(Costituzione. Sede. Durata)

 

Art. 1

 

 (Denominazione - Sede)

 

1. E’ costituita una Società cooperativa per azioni denominata “Confidi Abruzzo - società cooperativa di garanzia collettiva dei fidi”. La Società può anche essere più brevemente denominata “Confidi Abruzzo s.c.”.

 

2. La Società ha sede in Pescara.

 

3. Possono essere istituiti, anche all’estero, uffici e sedi secondarie od operative.

 

Art. 2

 

 (Durata)

 

1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050; la durata può essere prorogata, o la Società anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

 

TITOLO II

 

(Scopo e oggetto)

 

Art. 3

 

 (Scopo e oggetto)

 

1. La Società ha scopo mutualistico e ha per oggetto lo svolgimento dell’attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, in via esclusiva e nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.Per raggiungere tali scopi la Cooperativa può costituire fondi rischi destinati alla copertura di eventuali perdite sulle operazioni garantite dalla Società in forza delle convenzioni da questa  stipulate.

 

2. Più in particolare la Società, attraverso l’utilizzazione di risorse provenienti dai soci, dagli enti sostenitori e da terzi, nei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto, presta in via mutualistica e imprenditoriale garanzie, cogaranzie o controgaranzie alle imprese socie, ai confidi soci e alle imprese consorziate o socie di questi ultimi volte a favorire il finanziamento di tali imprese da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario ed effettua inoltre tutti i servizi connessi o strumentali a questa attività.

 

3. Nell’esercizio dell’attività di garanzia collettiva dei fidi la Società può prestare garanzie personali e reali, concludere contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio e utilizzare in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori dei soci o delle imprese consorziate o socie dei confidi soci.Inoltre la Cooperativa può fornire servizi connessi o complementari alle attività indicate nei punti precedenti o comunque rivolti al miglioramento della gestione finanziaria delle imprese associate.

 

4. Solo in caso di iscrizione nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del testo unico bancario (d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385) e successive modificazioni e integrazioni, la Società, fermo l’esercizio in via prevalente dell’attività di garanzia collettiva dei fidi, può altresì svolgere prevalentemente nei confronti dei soci, nonché delle imprese consorziate o socie dei confidi soci, le attività indicate nell’art. 155, comma 4-quater, del testo unico bancario e, in particolare, le seguenti:

 

a) prestazione di garanzie a favore dell’amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell’esecuzione dei rimborsi di imposte ai soci e alle imprese consorziate o socie dei confidi soci;

 

b) gestione, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del testo unico bancario, di fondi pubblici di agevolazione;

 

c) stipula, ai sensi dell’articolo 47, comma 3, del testo unico bancario, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con i soci e con le imprese consorziate o socie dei confidi soci, al fine di facilitarne la fruizione.

 

5. La Società, solo in caso di iscrizione nel suddetto elenco speciale, può inoltre svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d’Italia, le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco.

 

6. La Società può svolgere esclusivamente nelle ipotesi e nei limiti indicati nei commi 4 e 5 attività anche con terzi ed è in ogni caso una cooperativa a mutualità prevalente.

 

7. La Società può partecipare a fondi di garanzia, anche interconsortili, a gruppi cooperativi paritetici e ad altri enti o imprese purché non risulti sostanzialmente modificato il presente oggetto sociale. La Società può altresì compiere ogni atto e concludere operazioni di qualsiasi genere inerenti alla realizzazione dell’oggetto sociale.

 

TITOLO III

 

(Soci. Enti sostenitori)

 

Art. 4

 

(Requisiti e numero dei soci)

 

1. Possono essere ammessi a socio le piccole e medie imprese (PMI) (industriali, commerciali,turistiche e di servizi, le imprese artigiane e agricole), come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle PMI. Rientrano tra i soci anche i liberi professionisti, sempre che rispettino i limiti dimensionali relativi alla PMI, e i Confidi.

 

Rientrano nella categorie delle PMI tutte le imprese, così come definite dalla Raccomandazione della Commissione del 6.5.2003, n. 2003/361/CE, secondo i criteri stabiliti dai provvedimenti attuativi della richiamata Raccomandazione e successive modifiche intervenute.

 

2. Alla Società possono partecipare anche imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla Unione Europea ai fini degli interventi agevolati della Banca Europea degli Investimenti (BEI) afavore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese socie.

 

3.   È fatto obbligo al socio di comunicare ogni variazione che comporti il venir meno dei requisiti di cui ai commi  precedenti.

 

4.  Il numero dei soci, non inferiore al limite di legge, è illimitato.

 

5.  Nel caso di iscrizione nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del testo unico bancario ai soci si applica quanto disposto dall’art. 108 del testo unico bancario e dal regolamento ivi previsto.

 

6.  Non possono far parte della Società i soggetti che, al momento dell’iscrizione:

 

a)  siano in liquidazione o soggetti a procedure concorsuali, nonché i cui titolari o amministratori siano stati dichiarati falliti o abbiano riportato condanne comportanti, anche temporaneamente, l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso  imprese;

 

b)   svolganoa giudizio dell’Organo amministrativo attività in concorrenza con il Confidi Abruzzo.

 

Art. 5

 

(Enti sostenitori)

 

1. Gli Enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni prive dei requisiti per essere soci, possono sostenere l'attività della Società attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni. Essi non divengono soci, nè fruiscono delle attività sociali.

 

Art. 6

 

(Ammissione dei soci)

 

1. Chi intende essere ammesso come socio deve farne domanda scritta alla Società.

 

2. Il richiedente deve dichiarare di possedere i requisiti di cui al precedente articolo 4. Nella domanda, inoltre, l'aspirante socio deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dell'eventuale regolamento interno, delle deliberazioni già adottate dagli organi della Società, degli accordi e delle convenzioni, e di accettare il tutto senza riserve o condizioni.

 

3. Sulla domanda di ammissione delibera motivatamente il Consiglio di amministrazione che, in caso di ammissione, comunica la deliberazione all’interessato e provvede alla relativa annotazione nel libro dei soci.

 

4.  Nel caso di deliberazione di rigetto il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni dalla deliberazione, comunicarla al richiedente il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull’ammissione si pronunci l’Assemblea. L’Assemblea delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima riunione successiva all’istanza del richiedente.

 

5. Il Consiglio di amministrazione determina il numero minimo di azioni da sottoscrivere da parte del nuovo socio, comunque non inferiore a quaranta, pari al valore nominale di 2.065,60 euro.  Nessun socio può possedere azioni per un valore nominale complessivo eccedente i limiti fissati dalla legge e dall’art. 14 comma 4 del presente statuto.

 

6.  La quota di  partecipazione di ciascun socio è  variabile e proporzionale alle garanzie ricevute, e non può essere superiore né  a 50 mila euro,  o altro limite fissato dalla legge, né al 20 per cento del capitale sociale, ed infine non inferiore a 2.065,60 euro.  Il versamento delle azioni sottoscritte avverrà, per la parte minima, come definita al comma 5,  all’atto della domanda di ammissione, rappresentando  quindi, temporaneamente,  una cauzione infruttifera  in c/azioni sociali a favore del promissario socio. La parte variabile della partecipazione sociale sarà determinata sulla base dell’ammontare di affidamento  ottenuto, applicando a quest’ultimo una percentuale fissata secondo modalità stabilite nel regolamento interno. Tali  azioni sociali saranno sottoscritte e versate quando il socio otterrà l’accoglimento della sua domanda di finanziamento da parte dell’istituto di credito secondo  modalità stabilite nel regolamento interno. 

 

7. Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. A tal fine, per domicilio si intende espressamente anche l’indicazione di indirizzi di posta elettronica, PEC,  e/o recapiti telefax,  e/o comunque di altro “recapito” in senso ampio che sia idoneo alla comunicazione reciproca tra la cooperativa ed il socio e dia prova dell’avvenuto ricevimento.

 

Art. 7

 

(Obblighi dei soci)

 

1.    I soci, che a norma delle disposizioni  precedenti sono stati ammessi nella Società ed iscritti nel libro soci, esercitano i diritti sociali e patrimoniali previsti dalla legge e dal presente statuto. 

 

2. I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali, di versare alla società le somme dovute in relazione alla garanzia prestata, di collaborare al buon andamento della Società, operando con essa, partecipando all'Assemblea e favorendo in ogni modo gli interessi sociali.

 

3.  I soci sono in particolare obbligati a:

 

a. versare alla Società commissioni e/o corrispettivi annuali sulle operazioni assistite dalle garanzie o cogaranzie collettive, nelle misure stabilite dall’Organo Amministrativo in relazione alle varie tipologie di operazioni e comunque entro il limite massimo del 2% annuo del valore del finanziamento ottenuto avvalendosi della garanzia o della cogaranzia della Società;

 

b. rilasciare un’autorizzazione alle banche e agli altri enti finanziari convenzionati per consentire a questi ultimi di accreditare direttamente alla Società le suddette somme;

 

c. versare, all’atto della concessione del credito ed in relazione al tipo di operazione assistita dalle garanzie collettive, ulteriori somme di denaro destinate alla formazione della riserva per fondi rischi indisponibili  nei limiti e con le modalità previste dallo statuto e dal regolamento interno, al fine di consentire alla cooperativa di sviluppare/proseguire l’attività rispettando i requisiti di legge.

 

d. sottoscrivere e versare, in proporzione  agli affidamenti concessi e/o in essere nuove azioni sociali, come indicato all’art. 6;

 

e. trasmettere alla cooperativa i documenti e le informazioni stabiliti dal regolamento e con le modalità ed i termini ivi indicati, nonché impegnarsi a consentire alla cooperativa o ai suoi consulenti, di controllare la veridicità delle notizie rese e la destinazione del credito assistito dalla cooperativa alle finalità indicate nella motivazione;

 

f. comunicare senza indugio alcuno il verificarsi a proprio carico di protesti, di istanze di fallimento o richieste d’ammissione a procedure concorsuali, di condizioni di crisi grave economico/finanziaria e d’insolvenza; ovvero a carico di titolare, soci, amministratori e procuratori di condanne penali o provvedimenti d’interdizione dall’esercizio del commercio e/o eventuali.

 

4. Le imprese socie sono tenute a versare i rimborsi spese, i corrispettivi e i contributi specifici per i servizi singolarmente effettuati dalla Società e a rimborsare le spese sostenute da quest’ultima per loro conto.

 

5. I Confidi soci assumono tutti o parte degli obblighi indicati nei commi precedenti secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione nel rispetto dei limiti massimi delle fidejussioni, dei contributi e dei corrispettivi ivi previsti.

 

6. I confidi soci si assicurano che le imprese loro socie o consorziate rispettino le previsioni del presente statuto, nonché le relative deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio di amministrazione e degli eventuali organi delegati della Società, riguardanti lo svolgimento dell’attività di garanzia da parte di quest’ultima in favore delle suddette imprese.

 

Art. 8

 

(Obblighi delle imprese consorziate o socie dei confidi)

 

1. Le imprese aderenti ai confidi soci sono tenute a versare alla Società corrispettivi sulle operazioni assistite dalla sua garanzia o dalla cogaranzia nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione entro il limite massimo del 2% annuo del valore del finanziamento ottenuto avvalendosi della garanzia o della cogaranzia della Società.

 

2. Le imprese aderenti ai confidi soci sono tenute a trasmettere alla Società i dati e le notizie attinenti all’attività di garanzia svolta in loro favore.

 

3. I confidi soci informano preventivamente le imprese degli obblighi indicati nei commi precedenti e queste li assumono espressamente, assieme a quelli indicati nell’art. 13, comma 4, all’atto della richiesta di intervento in garanzia della Società.

 

4. Le imprese aderenti ai confidi soci sono inoltre tenute a rispettare tutti gli obblighi previsti nell’art. 7

 

Art. 9

 

(Perdita della qualità di socio e decadenza)

 

1.  La qualità di socio si perde per decadenza, per recesso o per esclusione. La perdita della qualità di socio è annotata dal Consiglio di Amministrazione nel libro dei soci.

 

2. La decadenza si verifica per morte dell’imprenditore o estinzione della società dal registro delle imprese  ed ha effetto alla data in cui la Cooperativa acquista la conoscenza dell’evento.

 

3.  In ogni caso in cui si verifichi lo scioglimento del rapporto sociale relativamente ad un socio, nell’ipotesi in cui alla data di efficacia dello scioglimento sussistano garanzie e/o contro garanzie e/o cogaranzie rilasciate dalla Società in favore del socio il cui rapporto si scioglie, quest’ultimo (o in caso di morte , i suoi eredi) sarà tenuto ad adempiere regolarmente agli impegni assunti e resterà vincolato agli obblighi di pagamento dei contributi e/o spese e/o dei corrispettivi  a qualsiasi titolo stabiliti dagli organi sociali ai sensi dello statuto e del regolamento interno, sino a che la garanzia, la controgaranzia, e/o la cogaranzia rilasciata dalla società non venga estinta anche in via anticipata. In ogni caso qualora il socio abbia assunto nei confronti della società impegni tali da permanere anche posteriormente all’avvenuto scioglimento, questi devono comunque essere  regolarmente adempiuti dal socio stesso o dai suoi eredi e/o aventi causa.

 

Art. 10

 

(Recesso)

 

1. Il recesso del socio è sempre ammesso, purché avvenga con preavviso di novanta giorni e dopo che sono decorsi due anni dall’ingresso del socio nella Società.

 

2. Il recesso non può essere parziale.

 

3. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata alla Società ed è esaminata dal Consiglio di amministrazione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento.

 

4. Se non sussistono i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale.

 

5. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione, o altrimenti dalla comunicazione del provvedimento giudiziale di accoglimento della domanda , fermo in ogni caso quanto disposto dall’art. 13. Con riferimento ai rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima della fine dell’anno e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo. Si richiama integralmente  quanto previsto al comma 3 dell’art. 9.

 

6. Il recesso non può essere esercitato e la relativa richiesta non ha alcun effetto prima che il socio abbia adempiuto a tutte le sue obbligazioni verso la società.

 

Art. 11

 

(Esclusione del socio)

 

1. Il Consiglio di amministrazione, previo accertamento delle circostanze che seguono, può deliberare l’esclusione dalla società qualora il socio:

 

a) sia sottoposto a procedura concorsuale;
b) perda i requisiti di ammissione previsti dall’art. 4;
c) non versi in tutto o in parte i contributi e/o i corrispettivi previsti dall’articolo 7, nonostante la previa intimazione della Società;

 

d) abbia rifiutato il pagamento del debito, nonostante la previa intimazione della società;

 

e) non abbia provveduto al pagamento di tutto o di parte delle azioni sottoscritte, o di altre somme dovute alla Società, nonostante la previa intimazione della Società medesima;

 

f) abbia compiuto atti costituenti gravi o ripetute inadempienze delle obbligazioni assunte dal socio nei confronti della cooperativa;

 

g) non possa più partecipare al perseguimento dell’oggetto sociale, anche per via della cessazione dell’attività o della messa in liquidazione;

 

h) comunica informazioni che non rispondono al vero, o  manca di comunicare le variazioni inerenti le informazioni obbligatorie richieste per l’ammissione ed il prosieguo del rapporto sociale;

 

i)non abbia rispettato qualsivoglia altro obbligo contratto nei confronti della Società ;

 

l) abbia mostrato interessi o comportamenti contrari agli interessi della cooperativa;

 

m) sia stato interdetto, inabilitato o gli sia stato nominato un amministratore di sostegno, ovvero sia stato condannato ad una pena che comporti l’interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici.

 

n)  nonostante specifico richiamo, abbia omesso e/o non ottemperato a richieste inerenti adempimenti obbligatori a carico della società, come ad esempio la normativa di cui al D.lgs. 21 Novembre 2007 , n.231 (Antiriciclaggio) e successive modifiche ed integrazioni.

 

2.  La deliberazione di esclusione è comunicata al socio dal Consiglio di amministrazione ed è efficace dalla ricezione della comunicazione da parte di quest’ultimo. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale nel termine di sessanta giorni.

 

3.  Nell’ipotesi in cui il socio non abbia informato tempestivamente la Società della perdita dei requisiti di ammissione è responsabile per ogni danno che da ciò derivi alla Società, compresi i danni derivanti dalla circostanza che la Società si trovi a comprendere nella propria compagine sociale imprese che non soddisfano i requisiti dimensionali propri delle piccole e medie imprese, salve le ipotesi dell’articolo 4, comma 2, ovvero soggetti che non sono confidi.

 

4.    Si richiama integralmente quanto previsto al comma 3 dell’art. 9.

 

Art. 12

 

(Liquidazione della quota)

 

1. Nel caso di recesso, esclusione,  decadenza del socio o, in caso di morte ai suoi eredi aventi diritto, viene rimborsato il solo valore nominale delle azioni possedute, escluse quelle attribuite gratuitamente, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, sulla base del bilancio dell’esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio uscente.

 

2. La liquidazione della quota, in ogni caso, è subordinata alla totale estinzione di ogni obbligazione gravante sul socio uscente nei confronti della società.

 

3.  Il pagamento al socio uscente, in regola con i versamenti/pendenze, deve essere effettuato entro  centottanta giorni dall’approvazione del bilancio dell’esercizio in cui si è sciolto il rapporto associativo e comunque su richiesta avanzata mediante lettera raccomandata.

 

4. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale e tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della società, avuto riguardo ai rapporti mutualistici, può differire il rimborso delle azioni sociali oltre il termine previsto al comma precedente, comunque non oltre tre anni dalla scadenza del suddetto termine. Resta comunque salva la facoltà della società di provvedere al rimborso previsto dal presente articolo anche tramite compensazione delle partite di reciproco credito-debito tra la società stessa ed il socio di cui viene meno il rapporto sociale.

 

5.  Trascorsi inutilmente i tre anni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, senza che il socio e/o i suoi eredi aventi causa abbiano fatto richiesta scritta di rimborso, le somme dovute sono automaticamente e definitivamente acquisite al patrimonio della cooperativa, che lo destina al fondo riserva.

 

Art. 13

 

(Responsabilità del socio uscente)

 

1. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui la decadenza, l’esclusione o il recesso si è verificato.

 

2. Qualora entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si verifichi l’insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle azioni.

 

3. Qualora il socio decaduto, receduto o escluso abbia assunto nei confronti o nell’interesse della Società obbligazioni i cui effetti si producono anche successivamente alla morte, al recesso o all’esclusione, queste dovranno comunque essere regolarmente adempiute, eventualmente dai suoi eredi, salvo in ogni caso il rispetto delle disposizioni dell’art. 2536 c.c.

 

4. La previsione di cui al precedente comma si applica anche all’impresa consorziata o socia del confidi socio sia nel caso in cui quest’ultimo receda o sia escluso dalla Società, sia nell’ipotesi in cui l’impresa cessi di far parte del confidi socio.  

 

5. In merito alle Fidejussioni prestate dai soci e tuttora vigenti, si rimanda alle disposizioni transitorie.

 

TITOLO IV

 

(Disposizioni sul patrimonio e sui titoli)

 

Art. 14

 

(Capitale sociale)

 

1. Il capitale sociale è variabile, ma non inferiore a 100 mila euro ed è ripartito in azioni.

 

2. Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dal comma 1 gli amministratori devono senza indugio convocare l’Assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto minimo, o lo scioglimento della Società.

 

3. Il valore nominale di ciascuna azione è di 51,64 euro.

 

4. Il valore nominale delle azioni nel complesso sottoscritte da ciascun socio non può essere superiore al venti per cento del capitale sociale.

 

Art. 15

 

(Patrimonio netto)

 

1. Il patrimonio netto della Società, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore a 250 mila euro. Dell’ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto è costituito da apporti dei soci o da avanzi di gestione.

 

2. Quando, in occasione dell’approvazione del bilancio d’esercizio, risulta che il patrimonio netto è diminuito per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dal comma 1 il Consiglio di amministrazione sottopone all’Assemblea gli opportuni provvedimenti. Se entro l’esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di un terzo di tale minimo, l’Assemblea che approva il bilancio deve deliberare l’aumento del capitale sociale in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve deliberare lo scioglimento della Società.

 

3. Nel caso di iscrizione nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del testo unico bancario si applicano le disposizioni sull’adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio dettate dalla Banca d’Italia.

 

4.  Il patrimonio della cooperativa è costituito dal:

 

a. capitale sociale;

 

b. riserve indivisibili;

 

c. fondi rischi indisponibili;

 

d. fondi per rischi finanziari generali;

 

e. da ogni eventuale avanzo di gestione e/o contributi dello Stato o altri Enti pubblici, privati, associazioni ed altri;

 

f. da ogni altro fondo o riserva costituito dall’Organo  amministrativo per il raggiungimento dello scopo sociale.

 

5.  Tutte le riserve e i fondi sono indivisibili e non possono essere ripartiti tra i soci neppure in caso di scioglimento della società;

 

6.   La società per le obbligazioni sociali risponde solo con il proprio patrimonio.

 

Art. 16

 

(Cessione delle azioni)

 

1. Le azioni non possono essere trasferite né per atto tra vivi, né mortis causa.

 

2. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura a favore di terzi.

 

Art. 17

 

(Soci finanziatori e titoli di debito)

 

1. Il Consiglio di amministrazione può deliberare, se consentito dalla legge, l’emissione di titoli di debito o di strumenti finanziari comunque denominati che prevedano il rimborso del capitale, anche condizionandolo nei tempi e nell’entità all’andamento economico della Società.

 

2. Il Consiglio di amministrazione definisce, nel rispetto dell’art. 2541 c.c. e delle altre disposizioni di legge, le modalità e le condizioni di emissione dei titoli e degli strumenti indicati nel comma 1, nonché i diritti patrimoniali e di organizzazione della categoria da attribuire ai loro possessori; determina altresì le eventuali condizioni alle quali sottoporre il loro trasferimento.

 

3. Nel caso in cui siano sottoscritti da soci cooperatori, gli strumenti finanziari indicati nel comma 1 non possono essere remunerati in misura superiore al limite stabilito dall’art. 2514, comma 1, lett. b), del codice civile.

 

4. Si applicano in ogni caso i divieti, i limiti e i criteri di emissione dei titoli obbligazionari stabiliti ai sensi dell’art. 58 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

 

5. La Società può emettere strumenti finanziari che attribuiscano ai possessori la qualità di soci finanziatori solo se espressamente consentito dalle disposizioni di legge in materia di confidi.

 

 Art. 18

 

(Azioni proprie)

 

1. Il Consiglio di amministrazione è autorizzato a deliberare l’acquisto delle azioni della Società:

 

- in esecuzione di una deliberazione dell’Assemblea di riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni;

 

- a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente liberate;

 

- per effetto di successione universale o di fusione o scissione;

 

- in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della Società, sempre che si tratti di azioni interamente liberate.

 

2.   L’acquisto, nonché il rimborso, delle azioni della Società è consentito solo qualora il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della Società sia superiore a un quarto e l’acquisto o il rimborso siano fatti nei limiti del “fondo acquisto azioni proprie” risultante dall’ultimo bilancio regolarmente approvato.

 

Art. 19

 

(Patrimoni destinati)

 

1.    La Società può costituire patrimoni destinati a specifici interventi o categorie di interventi in garanzia con deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione, se consentito dalla legge e comunque nel rispetto delle previsioni degli artt. 2447-bis e seg. del codice civile e di eventuali obblighi di informazione alla Banca d’Italia o ad altra Autorità, alle cui istruzioni si attiene.

 

TITOLO V

 

(Esercizio sociale. Bilancio)

 

Art. 20

 

(Esercizio sociale. Bilancio)

 

1. L’ esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

 

2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione redige il bilancio.

 

3. L’Assemblea per l’approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Se in un determinato esercizio ricorrono particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della Società, l’Assemblea può essere convocata entro centottanta giorni; gli amministratori indicano tali esigenze nella relazione sulla gestione.

 

4. Eventuali avanzi di gestione o utili d’esercizio determinati considerando anche i rischi connessi alle garanzie di firma concessi, sono così destinati:

 

-  il trenta per cento alla riserva legale o nella diversa misura stabilita

 

dalla legge, qualunque sia il suo l’ammontare;

 

- la quota prevista dall’art. 11 comma 4 della Legge 31/1/1992 n. 59 e successive modifiche in quanto applicabile ai  confidi cooperative, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione o ai fondi interconsortili, dove la normativa in materia di confidi dovesse consentirlo;
-  la parte residua alle altre riserve o a specifici fondi di bilancio, nel rispetto del successivo art. 21.

 

Art. 21

 

(Divieto di distribuzione di avanzi, utili e riserve)

 

1. E’ vietata la distribuzione ai soci di avanzi di gestione sotto qualsiasi forma o modalità, sia durante la vita della Società, sia in caso di scioglimento e messa in liquidazione della stessa.

 

2. Tutte le riserve e i fondi sono indivisibili e non possono essere ripartiti tra i soci, neppure in caso di scioglimento della Società.

 

3. Resta salva la possibilità di acquistare azioni proprie ai sensi e nei limiti previsti dall’articolo 18.

 

Art. 22

 

(Certificazione del bilancio d’esercizio)

 

1. Qualora ricorrano le condizioni stabilite dall’art. 11 del d. lgs. 2 agosto 2002, n. 220, una società di revisione in possesso dei requisiti richiamati dal suddetto art. 11 provvede alla certificazione annuale del bilancio.

 

2.      La relazione di certificazione è allegata al progetto di bilancio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

 

TITOLO VI

 

(Organi della Società)

 

Art. 23

 

(Organi della Società)

 

1. Sono organi della Società:

 

a)    l'Assemblea;

 

 b)   il Consiglio di amministrazione;

 

c) il Comitato tecnico-esecutivo, se istituito;

 

d) il Presidente e il Vicepresidente;

 

e) il Collegio sindacale.

 

Art. 24

 

(Assemblea)

 

1. L’Assemblea è costituita da tutti i soci iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

 

2. Nell’Assemblea ogni socio ha diritto a un voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.

 

3. L’Assemblea è convocata presso la sede sociale o in ogni altro luogo in Italia dal Presidente del Consiglio di amministrazione, su delibera del Consiglio di amministrazione, e comunque almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio della Società, ovvero su richiesta di almeno un decimo dei soci con diritto di voto, o negli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, mediante avviso di convocazione da spedire mediante lettera raccomandata A/R o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, al domicilio dei soci, risultante dal libro soci, almeno dieci giorni prima di quello fissato per  l’Assemblea.

 

4. Oltre a quanto previsto nell’art. 27, comma 6, primo alinea, nell’avviso di convocazione devono essere riportati l’ordine del giorno, la data e l’ora stabilite per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione. L’Assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

 

5. In mancanza delle formalità suddette, l’Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i soci e partecipa altresì alla riunione assembleare la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Le deliberazioni assunte devono essere tempestivamente comunicate ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale non presenti alla riunione.

 

6. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. In ogni caso, l’Assemblea può nominare essa stessa il proprio presidente con il voto della maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

 

7. Il Presidente dell’Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

 

8. Delle riunioni assembleari e degli esiti degli accertamenti compiuti ai sensi del comma 7 deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal segretario da quest’ultimo nominato, salvo che il verbale sia redatto da un notaio. Nel verbale deve anche risultare il numero dei soci aventi diritto al voto intervenuti alla riunione. Il verbale deve consentire, anche per allegato, l’identificazione dei soci favorevoli, astenuti e contrari relativi a ciascuna deliberazione. 

 

9. L’Assemblea è ordinaria o straordinaria.     

 

Art. 25

 

(Assemblea ordinaria)

 

1. L’Assemblea ordinaria:

 

a) approva il bilancio di esercizio della Società e destina gli eventuali utili o avanzi di gestione secondo il disposto dell’art. 20;

 

b) determina l’esatto numero dei componenti del Consiglio di amministrazione nei limiti indicati dall’art. 28 e li nomina e revoca, stabilendone gli eventuali compensi;

 

c) nomina i componenti del Collegio sindacale secondo le disposizioni dell’art. 35, determinandone gli eventuali compensi;

 

d) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

 

e) conferisce e revoca l’incarico alla società di revisione nel caso previsto nell’articolo 22;

 

f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell’Assemblea.

 

2. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno entro il termine indicato dall’art. 20, comma 3, del presente statuto.

 

3. L’Assemblea è validamente costituita qualora sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

 

4. Se i soci intervenuti o rappresentati non raggiungono il numero indicato nel comma precedente, l’Assemblea, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

 

5. Le delibere, sia in prima sia in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei soci presenti o rappresentati. 

 

Art. 26

 

(Assemblea straordinaria)

 

1. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, sulle trasformazioni, sulle fusioni e sulle scissioni, sulla proroga e sull’eventuale scioglimento anticipato della Società, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

 

2. L’Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita con la partecipazione di almeno un quinto degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei soci presenti e/o rappresentati.

 

3. Il verbale dell’Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

 

Art. 27

 

(Intervento e rappresentanza nell’Assemblea. Intervento mediante mezzi di telecomunicazione)

 

1. Sono legittimati a intervenire in Assemblea il legale rappresentante del socio o, su delega scritta di questo, altra persona scelta dall’organo amministrativo del socio tra i propri componenti o tra i dipendenti del socio. In mancanza, deve essere conferita delega a un altro socio ai sensi dei commi 2 e seg.

 

2. Il socio può farsi rappresentare esclusivamente da un altro socio con delega scritta da conservarsi da parte della Società.

 

3. Nessun delegato può rappresentare più di due soci.

 

4. La rappresentanza può essere conferita solo per singole Assemblee, con effetto anche per la seconda convocazione. Si applicano le disposizioni dell’art. 2372, commi 3, 4 e 5, c.c.

 

5.      Spetta al Presidente accertare la legittimità dell’intervento, eventualmente anche per delega, dei soci in Assemblea.

 

6. L’intervento nell’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione è ammesso, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei verbali:

 

- che nell’avviso di convocazione sia indicata la possibilità di intervento mediante mezzi di telecomunicazione e precisati i mezzi utilizzabili con le relative modalità, nonché eventuali luoghi attrezzati dalla stessa Società per il collegamento;

 

- che siano presenti nel luogo di convocazione dell’Assemblea almeno il Presidente e il segretario della riunione;

 

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

 

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

 

7. In tutti i luoghi audio e (o) video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto, anche a cura dei partecipanti, un foglio delle presenze da conservare nel libro delle adunanze e delle deliberazioni della relativa Assemblea.

 

Art. 28

 

(Consiglio di amministrazione. Nomina)

 

1. La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di cinque a un massimo di nove membri.

 

2. Gli amministratori sono eletti tra i soci o i mandatari delle persone giuridiche socie.

 

3. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.

 

Gli amministratori non possono ricoprire cariche amministrative o direttive in più di altre 10 (dieci) società.

 

4. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con apposita deliberazione approvata dal Collegio sindacale, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall’Assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.

 

5. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall’Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.

 

6. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l’Assemblea per la nomina dell’intero Consiglio deve essere convocata d’urgenza dal Collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

 

7. Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato. Nel caso di conferimento di deleghe ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che siano fornite al Consiglio informazioni sulla gestione della Società. Il Consiglio di amministrazione svolge in ogni caso i compiti indicati nel successivo art. 32, commi 4 e 5, avvalendosi degli organi delegati, se istituiti.

 

8. I consiglieri non devono prestare cauzione e possono percepire compensi il cui importo è determinato dall’Assemblea, salvo in ogni caso il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

 

Art. 29

 

(Attribuzioni del Consiglio di amministrazione)

 

1. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione della Società, con la sola eccezione di quelli che per legge o per statuto spettano all’Assemblea o ad altri organi della Società, e può pertanto compiere tutti gli atti, sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione, e concludere tutti gli affari necessari o utili per la realizzazione dell’oggetto sociale.

 

2. Spetta, tra l’altro, al Consiglio di amministrazione:

 

a) nominare tra i propri componenti il Presidente e il Vicepresidente, secondo quanto previsto nell’art. 33 dello statuto;

 

b) deliberare la convocazione dell’Assemblea;

 

c) deliberare la conclusione e dare esecuzione alle convenzioni e agli accordi previsti dal presente statuto;

 

d) redigere il bilancio corredato da una relazione sull’andamento della gestione e curarne la presentazione all’Assemblea ordinaria per l’approvazione;

 

e) deliberare sull’ammissione dei nuovi soci, previa determinazione del numero di azioni che questi ultimi devono sottoscrivere, nei limiti indicati dall’art. 6, comma 5, del presente statuto; deliberare sul recesso e sull’esclusione dei soci;

 

f) istituire i fondi rischi, oltre che  in considerazione dei rischi connessi alle garanzie di firma concessi, anche nell’intento di consentire alla società di poter sviluppare e/o proseguire l’attività sociale; a questo riguardo l’Organo amministrativo delibererà le somme che ciascun socio dovrà versare in relazione al tipo di operazione assistita dalle garanziecollettive nei limiti e con le modalità previste dal presente statuto e dal regolamentointerno;

 

g) determinare, entro i limiti massimi indicati dal presente statuto, in sede di redazione del bilancio d’esercizio, i contributi e i corrispettivi a carico dei soci previsti dall’art. 7, nonché i corrispettivi di cui all’art. 8 per la prestazione delle garanzie e delle cogaranzie in favore delle imprese consorziate o socie dei confidi soci;

 

h) deliberare la concessione e la revoca delle garanzie, cogaranzie e controgaranzie. Nel caso di attribuzione delle decisioni tecniche in materia al Comitato indicato nell’art. 32 e/o al Direttore Generale, come previsto nell’art. 36, deliberare gli orientamenti strategici e le politiche gestionali del rischio di garanzia e ogni altra decisione che incida sui rapporti mutualistici con i soci; verificare l’attuazione e i contenuti operativi di quanto deliberato, nel rispetto del successivo art. 32 e art. 36;

 

i) effettuare ogni operazione di natura finanziaria o immobiliare, anche con enti non bancari, al fine della migliore gestione e dell’incremento del patrimonio sociale, nel rispetto di quanto previsto nel precedente art. 3;

 

j) far concorrere la Società alla costituzione, o farla partecipare, qualora lo ritenga opportuno, a fondi di garanzia, anche interconsortili, a gruppi cooperativi paritetici e a enti, società e organizzazioni, secondo quanto previsto dall’art. 3;

 

k) proporre all’Assemblea le modifiche allo statuto e il testo iniziale e le modifiche del regolamento di cui all’art. 39;

 

l) nominare e revocare il Direttore generale;

 

m) deliberare sul conferimento da parte del Presidente di mandati e procure per singoli atti o categorie di atti;

 

n) deliberare ogni altro atto di amministrazione che non sia di competenza di altri organi della Società.

 

3. Il Consiglio di amministrazione svolge inoltre i compiti assegnatigli dall’art. 32, anche in caso di mancata istituzione degli organi delegati qualora non ne presuppongano necessariamente l’esistenza.

 

Art. 30

 

(Attribuzioni delegate)

 

1. Sono delegate al Consiglio di amministrazione le seguenti materie di competenza dell’Assemblea:

 

a) l’aumento del capitale sociale, qualora la Società intenda procedere all’iscrizione nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del testo unico bancario, fino all’ammontare a tal fine richiesto dalle disposizioni di legge, regolamentari e amministrative. Tale facoltà è attribuita al Consiglio di amministrazione per il periodo di cinque anni e fino a un ammontare non superiore a un milione e 200 mila euro;

 

b) l’istituzione e la soppressione di sedi secondarie;

 

c) fermi i poteri del Presidente ai sensi dell’art. 34, l’indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società ai fini della firma congiunta prevista dal comma 4 dell’art. 34;

 

d) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, anche secondarie e (o) applicabili solo nel caso di iscrizione nell’elenco previsto dall’art. 107 del testo unico bancario.

 

  2. L’Assemblea conserva in ogni caso la competenza concorrente con quella del Consiglio di amministrazione nelle materie delegate e può sempre revocare le deleghe.

 

Art. 31

 

(Deliberazioni consiliari)

 

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente, almeno ogni quattro mesi e, comunque, ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta domanda scritta da oltre la metà dei consiglieri. In quest’ultimo caso il Presidente deve convocare il Consiglio di amministrazione non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

 

2. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, o con altri mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento, contenente l’indicazione del giorno, del luogo e dell’ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno sette giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, due giorni prima.

 

3. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; tuttavia, in caso di parità di voti è validamente assunta la delibera per la quale ha espresso voto favorevole il Presidente.

 

4. Il verbale delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto dal Direttore generale o, in caso di sua assenza o impedimento, da un consigliere incaricato dal Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, unitamente a chi lo ha redatto.

 

5. Non è ammessa la delega, neanche a un altro componente del Consiglio.

 

6. Il Consiglio di amministrazione può riunirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione,nel rispetto delle condizioni indicate nell’art. 27, commi 6 e 7, in quanto compatibili.

 

Art. 32

 

(Comitato tecnico-esecutivo)

 

1. Il Consiglio di amministrazione può delegare le decisioni tecniche relative alle attribuzioni previste dall’art. 29, comma 2, lett. h), a un Comitato tecnico-esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti. La deliberazione di delega deve essere comunicata all’Assemblea in occasione della prima riunione successiva al conferimento della delega.

 

2. Il Presidente del Consiglio di amministrazione fa parte di diritto del Comitato tecnico-esecutivo.

 

3. I componenti del Comitato tecnico-esecutivo non possono essere, compreso il componente di diritto, in numero superiore a cinque.

 

4. Il Consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive al Comitato tecnico-esecutivo e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della Società; valuta, sulla base della relazione del Comitato tecnico-esecutivo, il generale andamento della gestione.

 

5. Il Comitato tecnico esecutivo cura, limitatamente alle attribuzioni delegate, che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa e riferisce al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue eventuali controllate.

 

6. Il Comitato è convocato dal Presidente ogni qualvolta sia necessario per l'esercizio delle funzioni del Comitato stesso o quando uno dei componenti lo richiede. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Comitato è convocato dal suo componente più anziano di età.

 

7. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, o con altri mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione, nonché l’elenco delle pratiche da trattare, da spedire almeno tre giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, ungiorno prima.

 

8. Le deliberazioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole di tutti i presenti.

 

9. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato esperti di bilancio e il rappresentante della banca o dell’ente finanziario interessato alla pratica esaminata.

 

10. Il verbale delle riunioni è redatto dal Direttore generale o, in caso di sua assenza o impedimento, da un componente del Comitato incaricato dal Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e da chi lo ha redatto.

 

11. Il verbale è trascritto su apposito libro tenuto dal Comitato stesso.  

 

12. La riunione del Comitato può svolgersi per audioconferenza o videoconferenza nel rispetto delle condizioni indicate nell’art. 27, commi 6 e 7, in quanto compatibili.

 

Art. 33

 

(Presidente. Vicepresidente)

 

1. Il Consiglio di amministrazione nomina tra i suoi componenti il Presidente e un Vicepresidente.

 

2. Il Presidente e il Vicepresidente restano in carica tre esercizi, e scadono alla data dell’Assemblea generale convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.

 

3. Il Presidente:

 

a) convoca, su delibera del Consiglio di amministrazione, e presiede l’Assemblea dei soci; convoca il Consiglio di amministrazione e il Comitato tecnico-esecutivo, se istituito, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri;

 

b) dà le opportune disposizioni per l’esecuzione delle delibere prese dagli altri organi della Società;

 

c) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall’Assemblea, dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato tecnico esecutivo, se istituito;

 

d) su delibera del Consiglio di amministrazione, conferisce procure e mandati per singoli atti o categorie di atti;

 

e)  vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti;

 

f)  accerta che si operi in conformità agli interessi della Società.

 

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi è sostituito dal Vicepresidente, che ne esercita i poteri. In caso di assenza o impedimento anche del Vicepresidente, questi è sostituito dal consigliere più anziano di età.

 

Art. 34

 

(Rappresentanza della Società. Firma sociale)

 

1. Fermo quanto previsto dal successivo comma 4, al Presidente spettano la firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giudizio. Il Presidente può pertanto compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale.

 

2. In caso di grave impedimento del Presidente, la firma sociale e la rappresentanza della Società spettano al Vicepresidente.

 

3. In caso di grave impedimento del Vicepresidente la rappresentanza e la firma sociale spettano al consigliere più anziano di età.

 

4. Per la sottoscrizione delle convenzioni con le banche e gli altri enti finanziatori, oltre alla firma del Presidente è necessaria la firma del componente del Consiglio di amministrazione al quale è attribuita, a questo solo fine, la rappresentanza congiunta ai sensi dell’art. 30, comma 1, lett. c).

 

Art. 35

 

(Collegio sindacale)

 

1. Il Collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti scelti tra soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.

 

2. I sindaci durano in carica tre esercizi, e scadono alla data dell’Assemblea generale convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.

 

3. Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione può svolgersi per audioconferenza o videoconferenza nel rispetto delle condizioni indicate nell’art. 27, commi 6 e 7, in quanto compatibili.

 

4. Le deliberazioni del Collegio sono prese a maggioranza assoluta e devono risultare da verbale sottoscritto da tutti i presenti.

 

5. Il Collegio sindacale ha i doveri e i poteri previsti dagli artt. 2403 e seg. c.c. ed esercita altresì il controllo contabile, salvo che la legge ne imponga l’esercizio da parte di un revisore contabile o di una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

 

Art. 36

 

(Direttore generale)

 

1. Il Consiglio di amministrazione nomina il Direttore generale.

 

2. Il Direttore generale, in base alle indicazioni ricevute dal Presidente e dal Consiglio di amministrazione:

 

-       coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali;

 

-       organizza e dirige gli uffici amministrativi e finanziari della Società;

 

-       propone al Consiglio di amministrazione l’assunzione di lavoratori subordinati, di collaboratori e di consulenti, e la cessazione dei relativi rapporti;

 

-       propone al Consiglio di amministrazione il trattamento economico dei lavoratori subordinati;

 

-       esercita il potere disciplinare e ordinatorio nei confronti dei lavoratori subordinati;

 

-       cura i rapporti, ai corrispondenti livelli, con le associazioni imprenditoriali di categoria;

 

-       provvede al rilascio di garanzie e alla concessione di finanziamenti nei limiti di importo e di rischio previsti nel regolamento interno nel rispetto degli orientamenti strategici e delle politiche gestionali deliberate dall’Organo amministrativo.

 

3. Il Direttore generale partecipa alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio di amministrazione e del Comitato tecnico-esecutivo, se istituito.

 

4. Il Direttore generale firma la corrispondenza della Società, salva altresì la possibilità di ricevere specifiche procure per singoli atti o categorie di atti.

 

Art. 37

 

(Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza)

 

1. Nel caso di iscrizione nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del testo unico bancario gli amministratori, i sindaci e il Direttore  generale devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza determinati ai sensi dell’art. 109 del testo unico bancario.

 

TITOLO VII

 

(Scioglimento. Liquidazione)

 

Art. 38

 

(Scioglimento. Liquidazione)

 

1. La Società, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta anticipatamente con deliberazione dell’Assemblea straordinaria.

 

2. In caso di scioglimento l’Assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori, determinandone i relativi poteri e obblighi.

 

3. In caso di cessazione della Società, il patrimonio sociale, adempiute tutte le obbligazioni sociali e restituito ai soci il capitale versato in misura non superiore al valore nominale delle azioni possedute, escluse quelle attribuite gratuitamente, deve essere devoluto al fondo interconsortile di garanzia al quale la Società aderisca o, in mancanza, al fondo di garanzia di cui al comma 25 dell’articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni e integrazioni.

 

4. In ogni caso le obbligazioni assunte dai soci rimarranno valide fino alla definizione di tutte le operazioni garantite dalla Società.

 

TITOLO VIII

 

(Disposizioni generali e finali)

 

Art. 39

 

(Regolamento interno)

 

1. L’Assemblea può approvare un regolamento interno per l’applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento della Società.

 

Art. 40

 

(Clausola compromissoria)

 

1. Le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, escluse quelle per le quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, sono deferite ad un Organismo di mediazione convenzionato con il Confidi Abruzzo ed, in subordine,  ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Pescara, il quale designa il Presidente del Collegio arbitrale.

 

2. Il Collegio arbitrale decide entro centottanta giorni dalla data della nomina.

 

3. Il Collegio arbitrale decide in via rituale e secondo diritto.

 

4. La disciplina indicata nei precedenti commi si applica anche alle controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero a quelle promosse nei loro confronti, sempre che abbiano per oggetto diritti disponibili.

 

5. La presente clausola compromissoria non si applica alle azioni di cognizione, monitorie ed esecutive relative al pagamento delle quote, dei contributi, dei corrispettivi e dei rimborsi dovuti dai soci sulla base delle previsioni del presente statuto e delle deliberazioni dei competenti organi statutari.

 

6. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

 

Art. 41

 

(Rinvio alle disposizioni del codice civile)

 

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia di società cooperative, nonché alle disposizioni del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni e integrazioni.

 

 

 

 ***

 

 

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE VIGENTI

 

Art. I

 

(Fidejussioni soci)

 

1. La soppressione degli obblighi fideiussori, di cui all’articolo 7 dello statuto previgente, non fa venir meno l’efficacia delle fidejussioni rilasciate dai soci anteriormente la data dell’assemblea straordinaria del  17/05/2013.

 

2. Le predette garanzie fideiussorie, pertanto, permarranno valide ed efficaci, in osservanza del principio della mutualità, in vigenza del rapporto sociale e, per un periodo di un anno, dalla cessazione del medesimo, con decorrenza, in tal caso, dal 1 gennaio dell’anno successivo alla cessazione stessa.

 

3. Si precisa infine, che le fidejussioni hanno efficacia del tutto autonoma rispetto a ogni altra garanzia prestata dal socio e garantiscono l’ammontare globale delle operazioni assistite dalla garanzia della società.

 

4. In deroga ai commi precedenti, si applicheranno le disposizioni approvate dall’assemblea straordinaria del 17/05/2013 in merito all’aumento di capitale.

 

5. Si rinvia al regolamento interno per la disciplina generale delle fidejussioni.

 

6. Si precisa che tutti i riferimenti, contenuti nel presente statuto, agli artt. 106 e 107 del D.lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) devono ritenersi effettuati alla normativa d cui agli articoli 106 e seguenti del detto decreto, e loro successive integrazioni e modificazioni, a decorrere dal giorno in cui tali ultimi articoli sono in vigore.

 

Art. II

 

(Adeguamento capitale sociale)

 

1. In merito all’aumento di capitale sociale, derivante dalle modifiche apportate all’art. 6 dello statuto sociale da parte dell’assemblea straordinaria del 17/05/2013, e in particolare all’adeguamento delle azioni sociali da parte dei soci già iscritti alla data della predetta assemblea, si rinvia a quanto deliberato dalla medesima su proposta del Consiglio di Amministrazione.

 

2. Durante il tempo concesso ai soci per la sottoscrizione dell’adeguamento di capitale, di cui al comma precedente, le domande di recesso presentate nel frattempo, saranno esaminate dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dal termine di tale periodo, in deroga a quanto stabilito nell’art. 10 del presente statuto.