REGOLAMENTO INTERNO
APPROVATO ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 17/05/13
Sezione A. Iscrizione / Recesso / Esclusione del Socio
Art. 1) Domanda di Adesione dei soci di cui all’art. 4 comma 1 (piccole e medie imprese e i liberi professionisti) dello statuto sociale
- In merito alla domanda di adesione al Confidi Abruzzo S.C., il soggetto interessato deve presentare, oltre alla domanda da produrre nel rispetto dell’art. 6 dello statuto sociale, la seguente documentazione a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Foglio informativo
- Dichiarazione di rispetto dei limiti dimensionali relativi alla PMI;
- Informativa sulla Privacy;
- Visura camerale a data recente per le PMI;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il libero professionista attesti l’iscrizione al proprio ordine o categoria professionale, se esistente;
- Certificato di attribuzione della P. IVA per i liberi professionisti;
- Contratto di garanzia;
- Fascicolo aziendale;
- Modulo adeguata verifica della clientela;
- Quota minima capitale sociale;
- Modello RID per addebito permanente commissioni
- La modulistica potrà subire variazioni e adeguamenti con delibera del Consiglio al fine di far fronte ad eventuali modifiche normative e per esigenze di operatività amministrativa.
- Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio di Amministrazione come prevede l’art. 6 dello Statuto.
Art. 2) Domanda di Recesso
- La dichiarazione di recesso di cui all’art. 10 dello Statuto deve essere comunicata al Confidi Abruzzo S.C. con lettera raccomandata contenente la dichiarazione liberatoria della banca, se precedentemente affidato, e la modulistica antiriciclaggio debitamente compilata, scaricabile anche dal sito internet della cooperativa.
- Entro sessanta giorni dal ricevimento il Consiglio di Amministrazione la prende in esame.
- Durante il tempo concesso ai soci per la sottoscrizione dell’adeguamento di capitale, come stabilito dall’Assemblea straordinaria del 17/5/2013, le domande di recesso presentate nel frattempo, saranno esaminate dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dal termine di tale periodo, in deroga a quanto stabilito nell’art. 10 dello statuto sociale.
- Il Consiglio verifica l’esistenza dei requisiti previsti dallo statuto per il recesso. In particolare che sia stato dato un preavviso di novanta giorni e che siano decorsi almeno due anni dall’ingresso del socio nella società.
- Se non sussistono i presupposti per il recesso gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.
- In merito alla eventuale fidejussione iniziale rilasciata dal socio a favore del Confidi, ed ancora in essere, si rinvia alla Sezione F sulla disciplina generale degli obblighi fideiussori.
Art. 3) Esclusione
- Ai sensi dell’art. 11 dello statuto sociale, il Consiglio di amministrazione comunica la delibera di esclusione del socio all’indirizzo da quest’ultimo fornito ai sensi del comma 8 dell’art. 6 dello statuto sociale.
- L’esclusione è efficace dalla ricezione del socio della comunicazione indicata nella lettera precedente.
- Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di 60 giorni dalla predetta ricezione.
- In merito alla eventuale fidejussione iniziale rilasciata dal socio a favore del Confidi, ed ancora in essere, si rinvia alla Sezione F sulla disciplina generale degli obblighi fideiussori.
Art. 4) Responsabilità del socio uscente
- Oltre a quanto previsto nell’art. 13 dello statuto sociale, si ricorda che nelle disposizioni transitorie vigenti, la soppressione dell’obbligo dei soci di rilasciare fidejussioni, di cui all’articolo 7, comma primo e terzo dello statuto previgente, non fa venir meno l’efficacia delle fidejussioni rilasciate dai soci anteriormente la data dell’assemblea straordinaria del 17/05/2013.
- Le predette garanzie fideiussorie pertanto, permarranno valide ed efficaci, in osservanza del principio della mutualità, in vigenza del rapporto sociale e, per un periodo di un anno, dalla cessazione del medesimo, con decorrenza, in tal caso, dal 1 gennaio dell’anno successivo alla cessazione stessa.
- Si precisa infine, che le fidejussioni hanno efficacia del tutto autonoma rispetto a ogni altra garanzia prestata dal socio e garantiscono l’ammontare globale delle operazioni assistite dalla garanzia della società.
- Solo con la sottoscrizione ed il versamento dell’aumento del capitale sociale, stabilito nella predetta assemblea straordinaria, il socio otterrà, in deroga all’art. II delle citate disposizioni transitorie, l’annullamento della fidejussioneprestata all’atto dell’iscrizione al Confidi Abruzzo, come indicato nella Sezione F del presente regolamento che disciplina gli obblighi fideiussori.
- Si ricorda che l’annullamento di dette garanzie si concretizzerà al pagamento integrale dell’intera nuova sottoscrizione citata nella lettera precedente.
Sezione B. Obblighi del Socio
Art. 5) Obblighi dei soci
- In riferimento a quanto stabilito nell’art. 7 dello statuto sociale in merito agli obblighi dei soci, in ossequio del principio della mutualità, il socio che farà domanda di concessione delle garanzie sociali sugli affidamentirichiesti al sistema creditizio, dovrà sottoscrivere e versare nuove azioni sociali per un importo tale che, tenendo conto di quanto già versato in sede di iscrizione, raggiunga un valore proporzionale, precedentemente definito, da rapportare all’importo dei finanziamenti concessi dagli istituti di credito. La percentuale, da applicare al valore dei predetti finanziamenti, sarà stabilita con delibera dell’Organo Amministrativo che dovrà decidere sulla base della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della Confidi Abruzzo, oltre che sull’andamento congiunturale del breve e medio termine.
- Il socio potrà essere chiamato dal Consiglio di Amministrazione a versare, all’atto della concessione del credito ed in relazione al tipo di operazione assistita dalle garanzie collettive, ulteriori somme di denaro destinate alla formazione della riserva per fondi rischi indisponibili nei limiti e con le modalità previste dallo statuto e dal presente regolamento interno, al fine di consentire alla cooperativa di sviluppare/proseguire l’attività rispettando i requisiti di legge.
- Le imprese socie sono tenute a concorrere alla copertura dei costi di gestione versando commissioni di segreteria, i cui importi annuali e modalità di pagamento, saranno determinati dal Consiglio di amministrazione e nei limiti fissati dallo statuto sociale.
- Le imprese socie sono tenute a versare i rimborsi spese, i corrispettivi e i contributi specifici per i servizi singolarmente effettuati dalla Società e a rimborsare le spese sostenute da quest’ultima per loro conto secondo modalità e importi determinati dal Consiglio di amministrazione e nei limiti fissati dallo statuto sociale.
- Nella specifica ipotesi in cui il socio non abbia adeguato la propria partecipazione al Confidi Abruzzo al fine di favorire il rafforzamento patrimoniale della cooperativa, come deliberato dall’assemblea straordinaria del 17 maggio 2013, il Consiglio di amministrazione procederà alla escussione della fidejussione iniziale rilasciata dal suddetto socio, come indicato nella lettera c dell’art 14 del presente regolamento.
I valori previsti nei punti a, b, c, d, e, sono modificabili dal Consiglio di Amministrazione senza bisogno dell’approvazione dell’Assemblea. Essi vengono aggiornati dalla Direzione a seguito di delibere di variazione adottate dal Consiglio di amministrazione e resi pubblici sul sito Web della Società.
Sezione C. Modalità di erogazione dei servizi
Art. 6) Richiesta di concessione delle garanzie sugli affidamenti.
- Possono richiedere la concessione delle garanzie sugli affidamenti i soggetti soci del Confidi Abruzzo di cui all’art. 2 del presente Regolamento e in regola con gli obblighi a carico dei soci medesimi.
- Spetta al Consiglio di Amministrazione, ed eventualmente, nei limiti della delega attribuita o al Comitato Tecnico Esecutivo, se nominato, o al Direttore Generale, decidere insindacabilmente circa la concessione e la revoca delle garanzie.
- Le richieste di garanzia dovranno essere presentate dall’impresa socia direttamente alla cooperativa, sui moduli appositamente predisposti dalla società e corredati dai documenti ritenuti necessari dal Consiglio di amministrazione, dal Comitato tecnico esecutivo, e/o dal Direttore Generale per l’esame della stessa.
- I dati forniti dall’impresa socia devono essere veritieri in tutte le sue parti e sottoscritti dall’interessato. L’impresa deve risultare in attività con documentazione risultante da visura camerale e/o scritture contabili.
- Le linee di credito disponibili saranno regolate alle condizioni e modalità stabilite con ogni singolo istituto di credito tramite le convenzioni in essere con i medesimi istituti.
- I soci possono rivolgersi alla cooperativa per ottenere tutte le indicazioni esaustive in merito alla loro richiesta e per avere la consulenza necessaria al reperimento delle risorse finanziarie, ai migliori costi e nelle forme tecniche più appropriate.
- La concessione della garanzia è comunicata al socio entro trenta giorni dalla delibera, riportante la piena accettazione o parziale modifica della richiesta inoltrata, nonché tutte le condizioni legate al rilascio della garanzia medesima.
- Il rigetto della concessione di garanzia, opportunamente motivata, viene comunicata dalla cooperativa al socio entro quindici dalla data della delibera.
- La validità della garanzia è subordinata al rilascio del finanziamento da parte della banca entro centoventi giorni dalla delibera dopodiché si intenderà automaticamente decaduta.
- La certificazione del rilascio della garanzia avviene tramite consegna alla banca della lettera di garanzia.
- L’efficacia della garanzia è subordinata alla sottoscrizione e versamento delle azioni sociali come indicato nell’art 5 del presente regolamento e al pagamento della commissione di garanzia dovuta alla Società.
Art. 7) Recesso dell’impresa socia dalla garanzia sugli affidamenti.
- La garanzia della CONFIDI ABRUZZO S.C. è accessoria al finanziamento erogato dalla banca. L’impresa socia ha facoltà di estinguere anticipatamente il finanziamento garantito in forza degli accordi contrattuali con la banca finanziatrice, dandone comunicazione formale alla Società entro quindici giorni dalla estinzione anticipata.
- In conseguenza dell’estinzione del finanziamento garantito viene meno l’impegno di garanzia della cooperativa.
- La Società, verificata con la banca garantita l’estinzione del finanziamento e l’assenza di crediti verso l’impresa socia recedente, ritiene estinto l’impegno di garanzia assunto nei confronti dell’impresa socia.
- La Società non assume alcun obbligo di rimborso parziale della commissione incassata.
Art. 8) Documentazione da presentare per la prima concessione di garanzia.
- Alla richiesta di garanzia sugli affidamenti devono essere allegati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti documenti:
- SITUAZIONE PATRIMONIALE e CONTO ECONOMICO a data aggiornata, con indicazione delle rimanenze finali (anche valori di stima), degli ammortamenti relativi al periodo e del relativo risultato di esercizio presunto. Dalla situazione patrimoniale debbono potersi evincere i dettagli delle principali voci di debito e di credito;
- BILANCIO UFFICIALE degli ultimi 2 anni con le relative note integrative e relazioni accompagnatorie. Dai bilanci debbono potersi evincere i dettagli delle principali voci di debito e di credito;
- Ultimo Modello Unico presentato;
- ELENCO dei FIDI e relativi utilizzi;
- ELENCO COMMESSE e/o Portafoglio Ordini;
- Dettaglio BENI IMMOBILI PERSONALI dei Soci e/o dei Fidejussori;
- Ultimo Mod. Unico dei Soci;
- CERTIFICATO CAMERALE(VISURA); STATUTO; ATTO COSTITUTIVO; Copia DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO e CODICE FISCALE SOCI ed AMMINISTRATORE (in caso di primo affidamento presso l’Istituto di credito prescelto);
- In caso di Finanziamento a Medio Termine, occorre allegare preventivo di spesa.
- Attestato di iscrizione all’INPS.
- Modello, sottoscritto dal legale rappresentante, che autorizza l’addebito su di un c/c del socio delle commissioni di gestione dovute alla CONFIDI;
Art. 9) Documentazione da presentare per il rinnovo di una pratica.
- Alla richiesta di rinnovo della garanzia sugli affidamenti devono essere allegati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti documenti:
- ultimo bilancio depositato con allegata relazione (nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dalla chiusura dell’ultimo bilancio di esercizio deve essere presentata una situazione intermedia); Dai bilanci debbono potersi evincere i dettagli delle principali voci di debito e di credito;
- dettaglio affidamenti bancari in essere.
- Modello, sottoscritto dal legale rappresentante, che autorizza l’addebito su di un c/c del socio delle commissioni di gestione dovute alla Società;
Sezione D. Commissioni, contributi e rimborsi.
Art. 10) Commissioni, contributi e rimborsi a carico dei soci.
- Come evidenziato nella sezione B il socio è tenuto a versare alla CONFIDI :
- un contributo determinato dal Consiglio di amministrazione in misura non superiore al 2% annuo del valore del finanziamento ottenuto avvalendosi della garanzia della Società.
- le commissioni di segreteria, i rimborsi spese, i corrispettivi e i contributi specifici per i servizi singolarmente effettuati dalla Società, a rimborsare le spese sostenute da quest’ultima per loro conto
b. La percentuale del contributo, di cui al numero 1), e l’entità dei corrispettivi e contributi specifici, di cui al numero 2), sono fissati dal Consiglio di Amministrazione con propria delibera. Il prospetto riassuntivo è sempre a disposizione dei soci presso la sede della Società e sul sito Web della medesima.
Art. 11) Modalità di pagamento.
- Le commissioni sui finanziamenti ed i mutui vengono calcolate e pagate in unica soluzione al momento della erogazione del relativo finanziamento.
- Le commissioni sui rapporti a revoca (c/c, sbf, anticipi) vengono calcolate e pagate annualmente, la prima volta in occasione della apertura della linea di credito, le seguenti con cadenza annuale.
- I soci pagano le commissioni a favore della Confidi Abruzzo mediante addebito sul c/c oggetto della garanzia tramite RID o mediante trattenuta effettuata al momento della erogazione del finanziamento/mutuo.
- A tale scopo il socio, al momento della richiesta di garanzia, sottoscrive apposito modello che autorizza la Confidi Abruzzo a far addebitare la somma dovuta.
Art. 12) Effetti e conseguenze del ritardato o mancato pagamento di azioni sociali, commissioni e contributi pregressi.
- Il mancato o ritardato pagamento di oltre sessanta giorni delle somme dovute dalle imprese socie ai sensi dell’art. 5, lettere a, b, c, d, e, causa la sospensione nella erogazione di nuovi servizi al socio moroso.
- Di conseguenza il Consiglio di Amministrazione e/o il Comitato Tecnico Esecutivo e/o il Direttore Generale dovranno astenersi dal concedere nuove garanzie o rinnovare quelle esistenti nel perdurare lo stato di morosità.
- Analogamente la struttura si asterrà dal fornire qualsiasi tipo di supporto e servizio.
- Quando il Consiglio di amministrazione lo riterrà opportuno attiverà la procedura prevista dall’art.11 dello statuto, comma 1 lettera (c) d) e), pertanto:
- Intimerà il pagamento al socio moroso a mezzo raccomandata AR o PEC concedendo un ulteriore termine di sessanta giorni per il pagamento;
- Procederà, trascorso inutilmente tale ulteriore termine, alla esclusione del socio con rivalsa sulla quota sociale versata per tutte le somme dovute dal socio alla Società e al ritiro delle garanzie sui rischi eventualmente ancora in corso.
e.In merito alla eventuale fidejussione iniziale rilasciata dal socio a favore del Confidi, ed ancora in essere, si rinvia alla Sezione F sulla disciplina generale degli obblighi fideiussori.
Sezione E. Recupero delle somme escusse.
Art. 13) Recupero delle somme escusse per insolvenza dei soci
- In osservanza del principio mutualistico connaturato alla cooperativa, ogni socio è sempre tenuto al rimborso delle somme che la CONFIDI ABRUZZO S.C. ha pagato a copertura della sua esposizione presso le banche, anche laddove detto pagamento sia stato convenuto a saldo e stralcio della posizione.
- La CONFIDI ABRUZZO S.C. assolve agli impegni assunti verso le banche, per gli adempimenti dei propri soci, in ragione delle convenzioni stipulate.
- A seguito di escussione da parte della banca convenzionata per la quota data in garanzia, in conseguenza della accettazione della chiusura della pendenza a saldo e stralcio proposta dalla banca erogatrice, ovvero e comunque a seguito di qualsivoglia esborso effettuato nella propria qualità di garante in favore del socio garantito, la società promuoverà nei confronti di quest’ultimo ogni utile azione stragiudiziale e giudiziale volta al recupero delle somme a qualsiasi titolo pagate.
- Il recupero dovrà essere avviato previa deliberazione da parte del Consiglio di amministrazione che ne fisserà i limiti, le condizioni e i tempi, tenuto conto anche di quanto stabilito al riguardo nella convenzione in essere con l’istituto di credito in questione.
- Alle somme eventualmente incassate a seguito di recupero, stragiudiziale o giudiziale, da parte dei soci, diverse da quelle da imputarsi obbligatoriamente al fondo rischi, attesa la difficoltà di una loro corretta imputazione, anche e solo per ragioni cronologiche, viene attribuita natura indennitaria. Il Consiglio di amministrazione con apposita delibera assegnerà a tali somme la destinazione più confacente ai fini sociali della cooperativa in sede di redazione del bilancio dell’esercizio.
- rimane comunque fermo il principio di rivalsa che la Società potrà esercitare sul capitale sociale versato dal socio, nell’ipotesi del suo recesso, esclusione o decesso, al fine del recupero, anche parziale, delle somme escusse a causa di insolvenze del medesimo socio.
- In merito alla eventuale fidejussione iniziale rilasciata dal socio a favore del Confidi, ed ancora in essere, si rinvia alla Sezione F sulla disciplina generale degli obblighi fideiussori
Sezione F. Disciplina generale degli obblighi fidejussori
Art. 14) Disciplina delle fidejussioni rilasciate dai soci a favore del Confidi.
- Con riferimento a quanto stabilito nell’art II delle disposizioni transitorie vigenti sul permanere della validità ed efficacia degli obblighi fideiussori di cui all’art. 7 dello statuto previgente, il Consiglio di amministrazione nel corso della gestione sociale, dopo aver analizzato la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del Confidi ed aver considerato lo stato delle insolvenze, già accertate e/o possibili, per le quali si verifica l’intervento a garanzia della cooperativa, valuterà le modalità per procedere alla escussione della eventuale fidejussione in essere rilasciata dai soci a favore del Confidi.
- Nell’ipotesi del recesso e/o dell’esclusione il Consiglio analizzerà la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società, alla data del recesso e/o dell’esclusione del socio, ed esaminerà, sempre alla predetta data, lo stato delle insolvenze, già accertate e/o possibili, per le quali si verifica l’intervento a garanzia della cooperativa, allo scopo di valutare le modalità per procedere alla escussione della eventuale fidejussione in essere rilasciata dal socio receduto e/o escluso.
- Con particolare riferimento all’obiettivo di realizzare il rafforzamento della situazione patrimoniale del Confidi, attraverso l’adeguamento del capitale sociale, come deliberato dall’assemblea straordinaria del 17 maggio 2013, i soci, che adegueranno la loro partecipazione sociale in misura proporzionale agli affidamenti a breve termine, nella misura stabilita dall’Organo amministrativo, otterranno, con il versamento integrale del maggior capitale sottoscritto, lo svincolo dagli obblighi fideiussori con una liberatoria rilasciata dalla società. Nel caso invece in cui, il socio non adegui la propria partecipazione o non versi tutte le azioni sociali sottoscritte in attuazione della suddetta delibera, il Consiglio di amministrazione procederà alla escussione della fidejussione iniziale rilasciata dal suddetto socio.
Sezione G. Conflitto di interessi degli amministratori
Art. 15) Conflitto di interessi degli amministratori
- In armonia con l’art. 2391 c.c., ed al fine della sua applicazione pratica, ogni membro del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Tecnico Esecutivo ha l’obbligo di comunicare, prima dell’inizio della seduta, la sussistenza di interessi, diretti o indiretti o per interposta persona, che possano coinvolgere e influenzare la discussione e la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
- Chi si trova nella suddetta circostanza ha l’obbligo di astenersi di partecipare sotto qualunque forma all’adozione di deliberazioni e dall’istruttoria di procedure e/o procedimenti ed attività che possano coinvolgerlo.
- Sussiste comunque un obbligo di astensione di partecipazione alla seduta per ciascun membro del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Tecnico Esecutivo nei seguenti casi:
- nell’ipotesi di sussistenza di un interesse accrescitivo della propria posizione giuridica o economica;
- nell’ipotesi in cui siano coinvolti interessi di suoi parenti entro il quarto grado e conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente o controllore o consulente.
d.Colui che viene a trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse, sopra richiamate, non può partecipare alla discussione e alle deliberazioni sui predetti punti, e deve assentarsi dalla sala riunioni sino alla sussistenza del conflitto di interesse.
e.Il Presidente della seduta, in cui si verificano le condizioni previste nei punti precedenti, ha il dovere di dare attuazione e far rispettare le prescrizioni del presente articolo.
Sezione H. Reclami, ricorsi e conciliazione.
Art. 16) Procedura di reclamo.
- Per tutte le controversie che dovessero sorgere tra la società ed il socio aventi ad oggetto il rapporto di garanzia, il socio può presentare reclamo all’Ufficio Reclami della CONFIDI ABRUZZO S.C., per lettera raccomandata A/R o per via telematica ai seguenti indirizzi:
- CONFIDI ABRUZZO S.C. Via G. Misticoni, 3 – 65126 - PESCARA ;
- indirizzo PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
b. L’ufficio reclami deve rispondere entro 30 giorni dalla data di presentazione del reclamo
c.La procedura di reclamo è gratuita.
Art. 17) Ricorsi e conciliazione
- Se l’impresa socia non è soddisfatta, o non ha ricevuto risposta dall’Ufficio Reclami interpellato, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
- Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere presso le filiali della Banca d’Italia, le cui sedi sono pubblicate presso il sito citato, oppure chiedere alla Società.
- Se la Società dà ragione al socio, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere.
- Per tutte le controversie che dovessero sorgere tra la Società ed il socio aventi ad oggetto il rapporto sociale, o comunque relative all’applicazione dello statuto sociale e del regolamento interno, ai rapporti tra la società, organi amministrativi e di controllo, e gli associati e tra tutti costoro tra loro, saranno deferite in primis al tentativo di conciliazione presso l’organismo di mediazione convenzionato con il Confidi Abruzzo.
- Il Tribunale di Pescara è competente a decidere sulle eventuali controversie.